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Segnalazione di condotte illecite - WHISTLEBLOWING


Descrizione
L’istituto del whistleblowing, introdotto in Italia dalla Legge n. 190/2012, è preordinato alla tutela dell’interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell’azione amministrativa. Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. 

CHI SI PUÒ SEGNALARE
Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:
- dipendenti del Comune di Baressa, anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso il Comune di Baressa;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Baressa(ad esempio componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori, ecc.) o altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Baressa;
- dipendenti in periodo di prova;
-persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Baressa:
- non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali;
- è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico. 

COSA SI PUÒ SEGNALARE
Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, anche eventualmente denunciate all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

È necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione. 

QUANDO SI PUO SEGNALARE
La segnalazione può essere effettuata in pendenza del rapporto giuridico con l’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale), durante il periodo di prova, successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell’ambito oggettivo previsto dal decreto.Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata. 

CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE
La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) del Comune di Baressa, la Segretaria Comunale Dott.ssa Daniela Usai, che si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici per l'implementazione della procedura informatica.

La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le informazioni contenute nella segnalazione saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni.

Il sistema informatico rilascia al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata presso il portale. Inoltre, il segnalante può utilizzare la procedura anche per richiedere un appuntamento con il RPCT ed effettuare la segnalazione durante un colloquio in forma orale. Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. In caso sia stato richiesto un colloquio con il RPCT, tale avviso contiene la proposta di appuntamento, che in ogni caso dovrà essere fissato entro 20 giorni. Utilizzando questo canale, il segnalante specifica di voler mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni: 
https://segnalazioni.asmenet.it/#/submission?context=7eaf8182-ab90-42e8-8847-a83733b6ba366 

SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC
Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell’articolo 6 del d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing


Tutele del segnalante
1. Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)
L'identita' della persona segnalante   e   qualsiasi   altra informazione da cui puo' evincersi, direttamente o indirettamente, tale identita' non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a   dare   seguito   alle   segnalazioni.
2. Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)
Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:
- ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

Perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)
La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall’Amministrazione una sanzione disciplinare.
Normativa di riferimento
 Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24,
 
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.





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Pagina aggiornata il 10/05/2024 14:03

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