Con l’ordinanza sindacale n. 02/2025 del 09-05-2025 “Prescrizioni antincendio anno 2025 - Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio delle erbacee del centro abitato e zone periurbane” sono state emanate le disposizioni dirette a prevenire l’insorgere ed il diffondersi degli incendi.
ENTRO IL 1° GIUGNO 2025:
- All’interno del centro abitato e nell’immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d’uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d’incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l’asporto delle erbacee e dei residui di falciatura e la completa pulizia delle aree entro il 1° giugno 2025;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
- Il taglio e la pulizia di siepi, rampicanti e rami delle piante che si protendono dalle proprietà private oltre il confine stradale in modo da restringere la carreggiata o nascondere la segnaletica stradale o comunque comprometterne la visibilità;
- tutti i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d’uso del suolo ed ubicati al di fuori del centro abitato, dovranno provvedere alla: eliminazione e rimozione di erbe, rovi e sterpi e di qualsiasi altro materiale secco che possa costituire pericolo d’incendio l’area limitrofa alle strade pubbliche creando una fascia di almeno 3 metri ivi comprese le strade comunali e vicinali;
- tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a realizzare una fascia parafuoco avente una larghezza minima di metri 10 intorno ai fabbricati rurali e a i chiusi destinati a ricevere bestiame.
SI AVVERTE
Che trascorso inutilmente il termine suddetto, senza che gli interessati abbiano ottemperato all’ordine ingiunto, l’inadempienza sarà perseguita a termini di legge.
Le violazioni di cui alla PARTE II^ dell’ordinanza saranno punite con l’applicazione delle sanzioni previste nell’allegato E (Prontuario delle sanzioni amministrative) incluso nelle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025;
La violazione delle disposizioni di cui alla PARTE I^ del presente provvedimento saranno punite a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. N. 267/2000;
E SI RENDE NOTO
Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”.
La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello “Allegato C”;
Le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui sopra devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alla Stazione Forestale competente per territorio (Stazione Forestale di Ales Via Don Milani Ales - telefono: 0783/912276 -fax: 0783/91360 email: cfva.sfales@regione.sardegna.it, oppure agli Ispettorati Forestali competenti.
Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima dello spettacolo all’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando lo schema di modello “Allegato B”, purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.